I diritti iscritti nelle carte costituzionali sono, de facto e non de jure, diritti che ci hanno dato in concessione i padri costituenti, ma l'unico diritto immanente è il Diritto Naturale, complesso di valori etici e consuetudinari che si acquisiscono al momento della nascita, ovvero il diritto originale dell'uomo inviolabile e pregiuridico.
La Common Law è Legge Comune di Diritto Internazionale, di rango superiore a qualsiasi legge di Diritto Positivo, inclusa la Costituzione Italiana, che, come precisato all'articolo 10 si conforma al Diritto Internazionale: pertanto con pochi passi possiamo dissociarci dalla Giurisdizione Italiana annotandoci gratuitamente in Common Law.
È bene sapere che il cambio di giurisdizione non comporta la rinuncia dei nostri diritti costituzionali (pensione ecc.) ma di fatto ci rende liberi di decidere quali doveri ottemperare: va precisato che nel Diritto Internazionale non esiste alcun obbligo impositivo, ma unicamente il dovere morale di contribuire alle spese dello Stato che ci ospita in base alla nostra capacità finanziaria.
A tal proposito si noti che anche il deposito OPPT 1776 è stato redatto nel Diritto Internazionale e fa preciso riferimento alla Legge Internazionale Common Law, alla quale si allinea e si conforma.